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Il principale parametro che determina l'impatto fiscale delle vetture è l'attività svolta da chi possiede il parco auto:
AZIENDA
ESERCENTE
AGENTE DI COMMERCIO
SOCIETA' SEMPLICE
l’utilizzo che il dipendente fa della vettura, che può essere:
AZIENDALE
SOLO AI FINI DELL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA
PROMISCUO
SIA PERSONALE CHE AZIENDALE
TOTALMENTE PERSONALE
Nell’ultimo caso, il veicolo viene sempre considerato un fringe benefit, ovvero un beneficio per il dipendente, mentre nel secondo il fringe benefit; indipendentemente dai chilometri effettivamente percorsi o dai costi sostenuti per il mezzo, viene determinato in misura pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km.
Di per se stessa, l’auto può essere un bene strumentale – ovvero necessario all’attività dell’impresa – o non strumentale. Infine, un altro parametro è costituito dalla formula d’acquisizione scelta. Il noleggio a lungo termine è quella più vantaggiosa, che permette un risparmio di circa il 15% rispetto alla gestione di un parco auto di proprietà.
Le aziende
Nel caso di aziende che forniscono ai loro dipendenti l’auto come bene strumentale – ovvero necessario all’attività dell’impresa - l’Iva è totalmente detraibile, sia su acquisto, noleggio e leasing della vettura, sia sulle cosiddette prestazioni accessorie, ovvero le spese di riparazione, manutenzione e quelle per l’acquisto di carburanti, lubrificanti, ricambi e accessori. Allo stesso modo, i costi sono interamente deducibili, a patto che la vettura venga affidata al dipendente per uso promiscuo.
Al contrario se l’auto non è un bene strumentale l’Iva sull’acquisizione del veicolo può essere detratta del 15%, secondo la nuova normativa, mentre l’Iva sulle prestazioni accessorie non è detraibile. Per quanto riguarda costi sulla manutenzione e la riparazione, se l’auto viene utilizzata ad uso non promiscuo, la deducibilità è al 50%. Per quelle applicate sull’acquisizione della vettura, invece, occorre fare distinzione tra acquisto, noleggio e leasing. Nel primo caso la deducibilità è al 50% nel limite di 18.075 euro, nel secondo caso è al 50% nel limite dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 3.615,20 euro con ragguaglio annuo, nell’ultimo è al 50% nel limite dell’ammontare dei canoni proporzionalmente al costo del veicolo che eccede 18.075,99 euro (limitatamente a un solo veicolo e con ragguaglio annuo).
Le novità legislative
La legge Finanziaria del 2006 ha ridotto l’indetraibilità dell’Iva applicata su acquisto, noleggio e leasing di auto aziendali, rispetto al passato: da gennaio quest’ultima, come si è visto, è diventata infatti detraibile per il 15%, mentre in precedenza era detraibile per il 10%. A testimoniare l’attenzione per i problemi di inquinamento, questa percentuale sale però al 50% nel caso delle auto elettriche e degli altri veicoli alimentati con propulsori non a combustione interna. Rimane invece totalmente indetraibile l’Iva sulle prestazioni accessorie. Questi parametri non valgono per i veicoli speciali, come aeromobili, autoveicoli per il trasporto promiscuo carrozzati a pianale o cassone con cabina profonda o furgone, per i quali generalmente vige il regime di detraibilità totale.